DIPENDENTI SENZA REQUISITI PER GLI ANF POSSONO BENEFICIARE DELL’ASSEGNO UNICO FIGLI

L’assegno unico temporaneo per i figli minori, istituito dal DL 79 2021, può essere richiesto dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021 in attesa dell’entrata a regime dal 1.1.2022.

L’Assegno temporaneo per i figli 2021 è erogato per i figli minori di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affido, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare.

I Beneficiari sono:

  • nuclei familiari di lavoratori autonomi
  • nuclei familiari in cui sono presenti soggetti in stato di inoccupazione.
  • nuclei che beneficiano di assegni familiari di cui al D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 (coltivatori diretti, coloni, mezzadri e titolari di pensione da lavoro autonomo)
  • nuclei che non beneficiano dell’assegno per il nucleo familiare ex decreto-legge n. 69 del 1988, perché privi di uno o più requisiti di legge.

Quindi anche i lavoratori dipendenti che non rientrino ad esempio per reddito nelle tabelle ANF, purché rientrino negli altri requisiti previsti. Il reddito ai fini ANF deve derivare per almeno il 70% da lavoro dipendente.

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