AUTO PER DISABILI SI APPLICA SEMPRE L’IVA AL 4% ANCHE CON DOCUMENTAZIONE PRESENTATA DOPO L’AVVENUTO ACQUISTO

IVA auto disabili, si deve applicare l’aliquota ridotta al 4 per cento anche se la documentazione viene prodotta in data successiva all’acquisto. Il venditore dovrà applicare l’aliquota ordinaria e poi provvedere all’emissione della nota di variazione in diminuzione. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 466 del 7 luglio 2021.

Il numero 31, tabella A, parte II, allegata al decreto IVA, infatti prevede il regime scontato in caso di acquisto di auto da parte di persone con disabilità o di loro familiari.

Tuttavia, nel caso in cui tali documenti non siano ancora a disposizione del contribuente, il venditore può correttamente emettere la fattura di acquisto con l’applicazione del regime ordinario dell’IVA.

Se, successivamente all’acquisto sia prodotta la documentazione che riconosce la disabilità, il contribuente può richiedere al venditore l’emissione di una nota di variazione in diminuzione, in base a quanto previsto dall’articolo 26, comma 3, del decreto IVA e il venditore dovrà provvedere all’emissione di una nota di variazione in diminuzione.

La data di emissione di tale nota determina anche la procedura per ottenere la detrazione IRPEF del 19 per cento e l’inserimento dei dati nella dichiarazione dei redditi.

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