La Commissione Consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del DM n 58/2017 e delle linee guida ad esso allegate ha recentemente confermato che resta l’obbligo dei professionisti incaricati di asseverare tanto la classe di rischio ante operam quanto nello stato di progetto dopo gli interventi previsti, ossia post operam, con riferimento alla generalità dei casi in cui è richiesta la loro compilazione.
I casi invece con modalità semplificata o omessa sono rispettivamente:
- edifici di muratura classificabili in una delle sette tipologie previste dall’allegato A al DM 58/2017
- edifici con struttura in cemento armato e costituita da telai nelle due direzioni. Gli interventi devono comunque prevedere la riduzione di una classe di rischio.