L’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 429 del 23 giugno 2021 chiarisce che in caso di CESSAZIONE del RAMO D’AZIENDA l’avviamento residuo è deducibile come sopravvenienza passiva e non è possibile dedurne ‘per diciottesimi’ il valore fiscale.
L’Amministrazione finanziaria chiarisce che ‘la sopravvenienza passiva derivante dalla eliminazione dell’avviamento poiché rappresenta la sopravvenuta insussistenza di attività iscritte in bilancio in precedenti esercizi diverse da quelle di cui all’art. 87, concorra alla determinazione del reddito – nei limiti del valore fiscale non ammortizzato del bene ai sensi dell’articolo 101, comma 4, del Tuir.
La società istante nel 2015 aveva acquistato la proprietà del ramo di un’azienda di una specifica attività di prenotazioni on-line turistiche. Nel 2020 a seguito della crisi economica COVID19 e del “blocco” delle attività turistiche, la società decide di cessare l’operatività del portale on -line al fine di evitare di generare ulteriori perdite. La chiusura ha comportato la necessità di azzerare il valore residuo di avviamento che ha determinato la rilevazione in contabilità di una perdita infrannuale per la quale la società è stata costretta ad effettuare un intervento di ricapitalizzazione.
La società rileva che la cessazione del ramo di azienda a cui era legato il valore di avviamento, ai fini civilistici, ha implicato l’azzeramento del valore di avviamento residuo e l’emersione nel bilancio civilistico di una sopravvenienza passiva in merito alla quale ha chiesto chiarimenti circa il trattamento fiscale.
Il soggetto istante con l’interpello ha chiesto di conoscere il corretto trattamento fiscale dell’avviamento iscritto in bilancio, avendo cessato l’attività nel 2020 a sua volta acquistata nel 2015.