Il calcolo dell’imposta va proporzionato ai mesi ed alla percentuale di possesso dell’immobile.
L’IMU deve essere versata generalmente in due rate di pari importo:
- la prima (di acconto) entro il 16.6, in base all’aliquota e alla detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente. Per il 2021, l’acconto è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU nel 2020;
- la seconda (a saldo) entro il 16.12 sulla base delle delibere comunali pubblicate sul sito del MEF entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; in caso di mancata pubblicazione nei termini, si applicano le aliquote/detrazioni adottate per l’anno precedente; oppure in un’unica soluzione entro il 16.6.
L’IMU deve essere versata autonomamente da ciascun comproprietario in base alla quota di possesso. Ogni possessore è responsabile della propria obbligazione tributaria.
Il versamento è effettuato con:
- il Modello F24 “standard” o “semplificato”;
- la piattaforma PagoPA di cui all’art. 4, D.Lgs. n. 82/2005 e le altre modalità previste dallo stesso Decreto;
- l’apposito bollettino postale (approvato con D.M. 23 novembre 2012).
Con il mod. F24 occorre utilizzare i seguenti codici tributo: Il versamento deve essere eseguito a favore del comune in cui è ubicato l’immobile a cui l’Imu si riferisce, indicando il relativo codice catastale nel campo “codice ente/codice comune”. Nel caso si possiedano più immobili, nello stesso mod. F24 è possibile compilare più righi, versando l’Imu per più immobili, ubicati in comuni diversi.