Per la verifica della legittimità della fruizione degli incentivi fiscali previsti per il recupero del patrimonio edilizio e la riqualificazione energetica degli edifici, ai fini della dimostrazione della data certa, al comodatario è richiesta la registrazione del contratto di comodato.
L’ordinanza n. 13424 della Corte di Cassazione, del 18 maggio 2021, stabilisce invece un principio d’interpretazione estensivo che lascia aperta la porta anche a possibilità diverse affermando che l’art. 16-bis del TUIR, “nel riconoscere il diritto alle agevolazioni fiscali a vantaggio dei detentori degli immobili, non stabilisce a tal fine alcun obbligo di registrazione della scrittura privata”.
Nella motivazione dell’ordinanza, la Cassazione ribadisce che l’articolo 2704 del C.C., che prescrive la data certa ad una scrittura privata ai fini della sua validità nei confronti dei terzi, non stabilisce che la certezza della data debba essere acquisita necessariamente attraverso la registrazione, e neanche indica una elencazione di fattispecie puntuali per acquisirla, essendo INVECE SUFFICIENTE L’ESISTENZA DI UN QUALSIASI “FATTO CHE STABILISCA IN MODO EGUALMENTE CERTO L’ANTERIORITÀ DELLA FORMAZIONE DEL DOCUMENTO”.