Dopo l’ondata di richieste di contributo a fondo perduto causa – Covid che si sono aggiunti alle “ordinarie” richieste, si intensificano i controlli di Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza sui dati dichiarati nelle istanze.
Qualora dai controlli si rilevano fatti delittuosi e che il contributo richiesto sia in tutto o in parte non spettante, l’Agenzia procede alle attività di recupero del contributo, irrogando la sanzione nella misura minima del 100% e massima del 200%.
È esclusa la possibilità della definizione agevolata!
Si applica inoltre la pena prevista dall’articolo 316-ter del Codice penale in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, che prevede alternativamente:
- la reclusione da 6 mesi a 3 anni
- nel caso di contributo erogato di importo inferiore a 4.000 euro, la sanzione amministrativa da 5.164 euro a 25.822 euro, con un massimo di tre volte il contributo indebitamente percepito.
Con la Risoluzione n 45/E del 7 luglio le Entrate hanno provveduto ad istituire i codici tributo necessari alla restituzione a seguito dell’adozione degli atti di recupero. Si tratta dei seguenti:
- “7500” – “Recupero contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle entrate in relazione all’emergenza Covid-19 – contributo”;
- “7501” – “Recupero contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle entrate in relazione all’emergenza Covid-19 interessi”;
- “7502” – “Recupero contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle entrate in relazione all’emergenza Covid-19 – sanzioni”.