SUPERBONUS 110% PIU “SEMPLICE”

Il Decreto n. 77/2021 pubblicato in GU il 31 maggio 2021prevede in materia di superbonus prevede che:

  • Non è necessaria una doppia certificazione ma occorrerà presentare la CILA ossia una Comunicazione di inizio lavori asseverata. La presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo DPR 6 giugno 2001, n. 380.

 

  • Gli interventi finalizzati all’ eliminazione delle barriere architettoniche per favorire la mobilità interna ed esterna per le persone portatrici di handicap, sono soggetti all’aliquota del 110% anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi antisismici incentivati.

 

  • Viene inserito il comma 10 bis che prevede l’accesso al Superbonus per i seguenti soggetti:
    • le organizzazioni non lucrative di utilità sociale
    • le organizzazioni di volontariato iscritte in appositi registri
    • le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano

che siano in possesso dei seguenti requisiti:

    • svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali;
    • siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito.