Il Decreto n. 77/2021 pubblicato in GU il 31 maggio 2021prevede in materia di superbonus prevede che:
- Non è necessaria una doppia certificazione ma occorrerà presentare la CILA ossia una Comunicazione di inizio lavori asseverata. La presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo DPR 6 giugno 2001, n. 380.
- Gli interventi finalizzati all’ eliminazione delle barriere architettoniche per favorire la mobilità interna ed esterna per le persone portatrici di handicap, sono soggetti all’aliquota del 110% anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi antisismici incentivati.
- Viene inserito il comma 10 bis che prevede l’accesso al Superbonus per i seguenti soggetti:
- le organizzazioni non lucrative di utilità sociale
- le organizzazioni di volontariato iscritte in appositi registri
- le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano
che siano in possesso dei seguenti requisiti:
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- svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali;
- siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito.